Il regime del trust

Il trust è il più originale e forse il più importante istituto dell’ordinamento inglese e della tradizione di common law; esso è tanto flessibile e generale quanto lo è il contratto Il regime del trust è il risultato della coesistenza di due distinti ordini di regole, ossia la common law e l’equity.

La base del trust consiste in questo: il costituente, detto settlor of the trust, aliena taluni beni o diritti a favore del trustee che li amministra nell’interesse di un’altra persona, detta beneficiary. La persona titolare di beni o diritti per conto altrui o per il raggiungimento di fini determinati è titolare “in trust” per altri ed è detta trustee. Il trust indica l’obbligo, che deriva dall’equity, di occuparsi o di trattare l’oggetto del trust nell’interesse del beneficiary.

I Il trustee è titolare di un legal estate, previsto dalla common law e può essere creato per atto inter vivos o mortis causa. E’ opportuno precisare che parlare del trustee come di proprietario fiduciario e del beneficiary come di proprietario beneficiario può essere certo il modo migliore di tradurre i due termini, ma questo non dovrebbe far dimenticare che le due figure sono prive di equivalenza nel nostro ordinamento in cui l’accennato concorso di common law ed equity semplicemente non esiste.